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Sez. L, Sentenza n. 5528 del 04/06/1999 (Rv. 527083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Violazione del diritto al riposo annuale - Prosecuzione del rapporto per un tempo corrispondente alle ferie non godute - Inammissibilità - Diritto a prestazione pecuniaria sostitutiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Non sussiste nell'ordinamento un principio generale di convertibilità delle cause di assenza dal lavoro, né è configurabile una regola di automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia (anche in assenza di una richiesta del lavoratore) per un tempo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti; l'eventuale violazione del diritto al riposo annuale (che comunque non potrebbe essere goduto durante la malattia) può del resto dar luogo solo all'attribuzione di una prestazione pecuniaria sostitutiva, ma non alla prosecuzione del rapporto per un tempo corrispondente alle ferie non godute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)