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Sez. L, Sentenza n. 3028 del 27/02/2003 (Rv. 560762 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Lavoratore in malattia - Godimento di periodo di ferie per evitare il superamento del periodo di comporto - Domanda preventiva in tal senso - Necessità - Possibili eccezioni - Mancanza della richiesta di ferie in conseguenza della condizione di malattia del lavoratore - Esclusione - Configurabilità di un automatico prolungamento del periodo di comporto per il periodo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro, né le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)