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Sez. L, Sentenza n. 4217 del 14/05/1997 (Rv. 504277 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Ferie annuali - Obbligo del datore di lavoro di concederle al lavoratore assente per malattia al fine di evitare il superamento del periodo di comporto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504277-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Non è configurabile un obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore assente per malattia la fruizione delle ferie al fine di evitare il superamento del periodo di comporto, considerato, da un lato, che a norma dell'art. 2109, secondo comma, cod. civ., la fissazione del momento della fruizione del periodo annuale di ferie retribuite è collegato alla scelta dell'imprenditore in relazione alle esigenze dell'impresa ed agli interessi del prestatore di lavoro, e, dall'altro, che non può escludersi del tutto un interesse contrario del lavoratore che abbia ragione di ritenere che il datore di lavoro non intenda avvalersi della facoltà di recedere e che confidi pertanto nel successivo godimento effettivo, e non fittizio, delle ferie o che viceversa preferisca incorrere nella risoluzione del rapporto fruendo del preavviso o della corrispondente indennità, nonché di quella per il mancato godimento delle ferie, in vista di una diversa occupazione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie nella quale non vi era stata una specifica richiesta, da parte del lavoratore assente per malattia, di concessione delle ferie, e nella quale non si era ancora concluso il periodo annuale entro il quale le ferie devono essere comunque concesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)