Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013 Ud. (dep. 05/05/2014) Rv. 261294 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Adeguamento del sanitario alle linee guida - Esclusione della responsabilità in caso di colpa lieve - Condizioni - Verifica dell'eventuale condotta negligente o imprudente - Necessità.
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In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ex art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se, nonostante l'osservanza di tali suggerimenti, vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente e se, comunque, il comportamento terapeutico appropriato avrebbe avuto una qualificata probabilità di evitare l'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)