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Sez. 3, Sentenza n. 3876 del 10/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153209 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153209-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*

A norma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di straordinaria manutenzione, la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da un'autorizzazione del sindaco. Nel caso di esecuzione di lavori senza detta autorizzazione, non possono trovare applicazione le sanzioni contenute nell'art. 17 della legge n. 10 del 1977, poiché l'art. 48 della legge n. 457 del 1978 ha introdotto una regolamentazione degli interventi di manutenzione straordinaria del tutto nuova che non permette un'interpretazione estensiva della legge n. 10 del 1977. Conseguentemente, non è prevista come reato l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza l'autorizzazione del sindaco richiesta dall'art. 48 della legge del 1978.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)