diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8739 del 14/04/1982 Ud. (dep. 06/10/1982) Rv. 155408 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155408-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati regolati ex novo dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 che, nell'art. 31, primo comma, lett. B, ne ha dato la definizione e nell'art. 48 ne ha stabilito la disciplina, sostituendo la autorizzazione del sindaco alla concessione stabilita dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10; ad essi, pertanto, non è applicabile alcuna norma della legge n. 10 del 1977, e, di conseguenza, non può neppure trovare applicazione l'art. 17 lett. A) che sanziona l'inosservanza delle norme della stessa legge, sicché deve concludersi che l'inottemperanza all'art. 48 citato non è prevista dalla legge come reato. (Conf mass n 153545; (Conf mass n 153539; (Conf mass n 153209; (Conf mass n 152814; (Conf mass n 152728 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)