Sez. 3, Sentenza n. 581 del 31/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162235 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE - INOSSERVANZA - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA STABILITA DALLE NORME SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE - INOSSERVANZA - FATTO NON PREVEDUTO COME REATO.*
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono regolati ex novo dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che, all'art. 31, primo comma, lett. B), ne ha dato la definizione e all'art. 48 ne ha stabilito la disciplina, sostituendo l'autorizzazione del sindaco, ad eseguire i lavori, alla concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli. Pertanto agli interventi di manutenzione straordinaria non è applicabile alcuna norma della legge n. 10 del 1977 e, di conseguenza, non può trovare applicazione l'art. 17 lett. B) che sanziona l'inosservanza della norma della stessa legge relativa all'Obbligo della preventiva concessione, sicché deve concludersi che l'inottemperanza all'art. 48 legge 5 agosto 1978, n. 457 (autorizzazione del sindaco) non è prevista dalla legge come reato. (Conf mass n 145528; (Conf mass n 147442; (Conf mass n 147617; (Conf mass n 148129; (Conf mass n 151955; (Conf mass n 152063; (Conf mass n 152728; (Conf mass n 153209; (Conf mass n 153545).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)