Sez. 1, Sentenza n. 5644 del 21/10/1980 (Rv. 409493 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - GIUDICATO RELATIVO - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA CHIESTO DI ESERCITARE L'AZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - GIUDICATO RELATIVO - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA CHIESTO DI ESERCITARE L'AZIONE.*
Il giudicato formatosi sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o maternita preclude il successivo riesame della questione della legittimazione del soggetto che ha chiesto di esercitare l'Azione stessa (nella specie, in qualita di discendente del figlio naturale), atteso che l'indagine demandata al giudice, nel procedimento delibativo previsto dall'art 274 cod civ, ha carattere sommario e provvisorio solo quanto alla fondatezza nel merito della domanda, mentre ha portata decisoria e definitiva, in difetto d'impugnazione, in ordine ai presupposti processuali ed ogni altra questione strettamente correlata alla predetta ammissibilita. (V 1111/79, mass n 397319; (V 3027/78, mass n 392466; (V 683/71, mass n 350448)9*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)