Sez. 1, Sentenza n. 1111 del 21/02/1979 (Rv. 397319 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO - LIMITI - ESTENSIONE ALLE CONDIZIONI ED ALLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO - LIMITI - ESTENSIONE ALLE CONDIZIONI ED ALLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE - ESCLUSIONE.*
Il decreto con cui si decide, ai sensi dell'art 274 cod civ, sull'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternita o della maternita naturale, deve limitarsi ad accertare l'esistenza di indizi o di specifiche circostanze che facciano apparire giustificata l'Azione che si intende instaurare, ma non puo prendere in esame e decidere questioni inerenti alle condizioni e alla proponibilita dell'Azione stessa, quale il divieto di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo, stabilito dall'art 253 cod civ. (V 3752/78, mass n 393279; (V 3027/78, mass n 392466; (V 4130/77, mass n 387790; (V 2969/76, mass n 381743; (Conf 471/77, mass n 384023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)