Sez. 3, Sentenza n. 1279 del 29/01/2003 (Rv. 560071 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Illegibilità della firma della persona fisica conferente la procura per la persona giuridica - Conseguenze - Nullità della procura - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'illeggibilità della firma apposta, in calce alla procura ad litem, da un soggetto che conferisca il potere di rappresentare in giudizio, quale legale rappresentante di un ente collettivo non determina automaticamente la nullità della procura, in quanto ciò si verifica solo se ed in quanto manchi ogni collegamento tra il sottoscrittore e l'ente, con la conseguenza che tale collegamento, se viene contestato, ben può essere dimostrato, producendo adeguati elementi di prova, nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)