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Sez. L, Sentenza n. 7382 del 09/08/1996 (Rv. 499122 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione - Proposizione da parte di una società o di altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Mancanza nella intestazione del ricorso o nella procura - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499122-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia accertato il nome; pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo allo stesso dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato, mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica. La suddetta invalidità è rilevabile d'ufficio e, implicando l'inammissibilità dell'impugnazione, non è sanabile per effetto della costituzione della controparte, atteso che essa determina la carenza di un requisito che condiziona l'instaurazione del rapporto processuale ed il suo successivo svolgimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)