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Sez. 2, Sentenza n. 633 del 21/01/2000 (Rv. 533012 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Appello - Contumacia del litisconsorte necessario già costituito in primo grado - Interruzione del giudizio - Notificazione dell'atto di riassunzione al litisconsorte presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado - Nullità della notificazione - Sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ. del vizio della notificazione - Ammissibilità - Omessa disposizione da parte del giudice - Conseguenze - Cassazione con rinvio.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533012-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Nell'ipotesi di contumacia del litisconsorte necessario, è nulla e suscettibile di sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ., la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio d'appello effettuata, in violazione dell'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado del litisconsorte rimasto contumace in appello. In tal caso, se il giudice dell'appello non abbia rilevato il vizio e disposto la rinnovazione della notificazione, l'avvenuta prosecuzione del giudizio in assenza del litisconsorte, configurando una violazione del principio del contraddittorio, comporta la nullità del giudizio stesso e della sentenza che lo conclude, con rinvio da parte della Corte di cassazione ad altro giudice di pari grado, ai sensi dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)