Sez. 5, Sentenza n. 42778 del 26/05/2017 Cc. (dep. 19/09/2017) Rv. 271441 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro preventivo a fini di confisca - Persona estranea al reato - Nozione - Assenza di vantaggi ed utilità derivanti dalla commissione del reato e buona fede - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca, rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2641 cod. civ., il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'estraneità dell'istituto bancario ai reati di aggiotaggio e di ostacolo all'attività di vigilanza, di cui era stato incolpato il suo amministratore delegato, in quanto la banca non aveva ricevuto alcun vantaggio, bensì un danno, dall'attività criminosa del suo manager).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)