Sez. 1, Sentenza n. 37050 del 23/03/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273667 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Terzi titolari di un diritto reale sul bene rimasti estranei al procedimento di confisca - Incidente di esecuzione - Intervento dello Stato - Obbligatorietà - Ragioni - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
Lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca (nella specie, disposta ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646), riveste la qualità d'interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)