Sez. 1, Sentenza n. 29197 del 17/06/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250804 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Persona estranea al reato - Presupposti - Assenza di vantaggi ed utilità e buona fede - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. (Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)