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Sez. L, Sentenza n. 6066 del 12/11/1980 (Rv. 409846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI DIPENDENTI DA LICENZIARE - CRITERI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - SCELTA DEI DIPENDENTI DA LICENZIARE - CRITERI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro non puo trincerarsi, nell'individuazione dei lavoratori da licenziare, dietro le esigenze tecniche e produttive, ma deve seguire i criteri di scelta indicati dagli accordi collettivi. Pertanto, qualora il datore di lavoro non applichi tali criteri, fermo restando il provvedimento di licenziamento collettivo, sussiste per il datore di lavoro un Obbligo di risarcimento dei danni per inadempimento di un espresso Obbligo e per il lavoratore il diritto ad una Azione di danni, soggetta alle regole ordinarie del risarcimento contrattuale, non essendo applicabile la normativa di cui alla legge n 604 del 1966 ne l'art 18 della legge n 300 del 1970. (V 4769/79, mass n 401361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)