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Sez. L, Sentenza n. 4769 del 15/09/1979 (Rv. 401361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale effettuato senza l'osservanza dei criteri fissati dall'accordo interconfederale sui licenziamento nell'industria del 5 maggio 1965 per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, il lavoratore non ha diritto alla declaratoria di illegittimita del licenziamento ed alla sua riassunzione nel posto di lavoro, non essendo applicabile al licenziamento collettivo l'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, ma soltanto ad un accertamento degli eventuali danni da lui patiti, con l'affermazione del corrispettivo Obbligo di risarcimento a carico del datore di lavoro. (V 1270/79, mass n 397504; (contra 5211/77, mass n 388849; (contra 4723/76, mass n 383466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)