Sez. 5, Sentenza n. 280 del 13/01/2004 (Rv. 569403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Esercizio bar svolto all'interno di un circolo con finalità ricreative - Attività commerciale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, l'esercizio di un'attività di bar all'interno di un circolo con finalità ricreative quali quelli aggregati al comitato nazionale AICS - ente che, sorto per il tempo libero dei lavoratori, persegue finalità istituzionali di tipo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale - deve ritenersi fonte di prestazioni senz'altro conformi alle sue finalità istituzionali, essendo la possibilità di usufruire, all'interno di un circolo siffatto, di un servizio (quantomeno basilare) di ristoro deve ritenersi complementare, se non essenziale, alla sussistenza stessa del suo carattere ricreativo. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia dei giudici tributari di merito, i quali avevano escluso l'esistenza di un intento speculativo per il fatto che il surplus della spesa di consumazione costituiva un contributo aggiuntivo, deliberato in sede assembleare, per il buon funzionamento delle strutture e attività in conformità dello statuto sociale).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)