Sez. 5, Sentenza n. 19839 del 12/10/2005 (Rv. 584262 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Circolo ricreativo - Somministrazione di bevande e alimenti - Tassabilità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA e con riferimento ad attività di somministrazione di bevande ed alimenti presso un circolo ricreativo, soltanto le prestazioni ed i servizi che realizzano direttamente le finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vanno considerate effettuate nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, non sono imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti rientra nel regime impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)