diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20073 del 17/10/2005 (Rv. 584119 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Attività di bar e di somministrazione di pasti - Svolgimento all'interno di locali di associazione culturale, assistenziale o sportiva - Attività commerciale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584119-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di I.V.A., la gestione, praticata ai prezzi correnti di mercato, di esercizi-bar e per la somministrazione di pasti non può farsi rientrare fra le finalità istituzionali di una associazione culturale, assistenziale o sportiva ed è soggetta a tributo, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)