Sez. 3, Sentenza n. 14813 del 03/08/2004 (Rv. 576146 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Mancanza dell'autorizzazione - Incidenza sulla legittimazione processuale dell'ente - Rilevabilità d'ufficio - Successivo rilascio o produzione dell'autorizzazione prima della sentenza sul difetto di legittimazione processuale - Efficacia sanante retroattiva - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide sulla legittimazione processuale ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; il suo difetto, tuttavia, comporta solo l'inefficacia e non anche, l'invalidità della costituzione dell'ente, con la conseguenza che la produzione del relativo documento può intervenire anche in Cassazione, sanando così retroattivamente i vizi prodottisi nelle fasi precedenti, sempre che non sia già intervenuta una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)