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Sez. U, Sentenza n. 8020 del 27/04/2004 (Rv. 572357 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Attinenza alla validità della costituzione in giudizio - Esclusione - Alla sua efficacia - Configurabilità - Conseguenze - Rilascio o produzione di essa nel corso del giudizio - Ammissibilità - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione da parte del Presidente della Regione - Autorizzazione della Giunta Regionale intervenuta dopo la scadenza del termine per l'opposizione - Deduzione ad opera della controparte della insussistenza delle ragioni di urgenza per proporre l'opposizione senza autorizzazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572357-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo collegiale competente, che è necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo a mezzo dell'organo che lo rappresenta; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, senza che la controparte possa dedurre l'insussistenza delle ragioni d'urgenza che hanno indotto l'organo che rappresenta l'ente pubblico (nella specie, il Presidente di una regione) a proporre l'opposizione senza essere ancora munito dell'autorizzazione dell'organo (nella specie, la Giunta), al quale unicamente spetta la valutazione della correttezza dell'operato del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)