Sez. L, Sentenza n. 2555 del 19/03/1999 (Rv. 524330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Prestazioni di lavoro per oltre sei giorni consecutivi (con concessione di riposi compensativi) - Maggiorazione - Spettanza - Indennizzabilità con l'erogazione del cosiddetto soprassoldo domenicale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso oltre quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale aveva escluso che il lavoro prestato oltre i sei giorni consecutivi potesse essere indirettamente remunerato con il cosiddetto soprassoldo domenicale, avendo riscontrato il difetto di elementi probatori a tal fine idonei).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)