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Sez. L, Sentenza n. 11611 del 04/09/2000 (Rv. 539966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali - Riposo settimanale - Cadenza oltre il settimo giorno - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

È consentito lo spostamento del riposo settimanale dei dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione, implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)