Sez. L, Sentenza n. 11611 del 04/09/2000 (Rv. 539966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali - Riposo settimanale - Cadenza oltre il settimo giorno - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
È consentito lo spostamento del riposo settimanale dei dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione, implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)