Sez. L, Sentenza n. 2526 del 20/02/2003 (Rv. 560582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Ferrovie dello Stato - Contratto collettivo e verbale di accordo del 23 gennaio 1991 - Fattispecie relativa alla prestazione di lavoro domenicale e nel settimo giorno consecutivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione coerente, logica e completa (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, con riferimento al contratto collettivo ed al verbale di accordo del 23 gennaio 1991 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva respinto la domanda del lavoratore di corresponsione di un compenso per il lavoro domenicale e per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di attività, ritenendo che il diritto del lavoratore ad essere retribuito per la particolare penosità del lavoro domenicale era adeguatamente compensato dal cosidetto soprassoldo per il lavoro prestato la domenica, nonché dalle indennità di reperibilità, di chiamata e di turnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)