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Sez. L, Sentenza n. 6513 del 30/11/1982 (Rv. 424143 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO - NATURA DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424143-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CESSAZIONE - TRATTAMENTO AGGIUNTIVO - NATURA DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Connotati essenziali dell'indennità di anzianità, esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153), possono riscontrarsi nel tempo della maturazione del diritto e del versamento della somma (all'atto della cessazione del rapporto), nella funzione di retribuzione differita della stessa e nella sua struttura proporzionale all'intera durata del rapporto, con riferimento all'ultima retribuzione ed alla categoria di appartenenza (art. 2120 cod. civ.). non presentano tali caratteristiche e non hanno quindi la natura di detta indennità le somme erogate, sulla base di apposita contrattazione collettiva, agli operai con certa anzianità, che avessero risolto spontaneamente ed immediatamente il rapporto, pur se corrisposto a titolo di integrazione dell'indennità in parola, trattandosi di versamento di una somma fissa, correlata soltanto all'entità del salario di ognuno con l'esplicita funzione di ridurre il personale con uno sfoltimento a premio e non traumatico delle maestranze. Nè l'erogazione in questione può essere inquadrata nella previsione del n. 6 dell'art. 12 cit., indicante le somme corrisposte a titolo di gratificazione o concessione "una tantum", per liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. (V 391/82, mass nn 418089, 418088, 418086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)