Sez. 1, Sentenza n. 2252 del 28/02/1998 (Rv. 513187 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Soggetto assumente la posizione di soggetto del rapporto dissimulato - Qualifica di parte - Contratto simulato richiedente "ad substantiam" a forma scritta - Prova della simulazione per testi e per presunzioni - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI
Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerata "parte" e non "terzo" chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all'accertamento ed all'attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)