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Sez. 3, Sentenza n. 1226 del 03/03/1981 (Rv. 411801 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALE - PARTI - DIVIETO - PERSONA APPARENTEMENTE ESTRANEA AL CONTRATTO, MA DEDUCENTE LA SUA POSIZIONE DI SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO DISSIMULATO - PARTE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411801-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALE - PARTI - DIVIETO - PERSONA APPARENTEMENTE ESTRANEA AL CONTRATTO, MA DEDUCENTE LA SUA POSIZIONE DI SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO DISSIMULATO - PARTE - CONFIGURABILITA.*

Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerata parte e non un terzo chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realta costituire e di avere, quindi, interesse all'accertamento ed alla attuazione di esso per aver partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato e stato redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non puo essere ammessa contro il contenuto del documento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)