Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988 (Rv. 458551 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMILAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONTRAENTE EFFETTIVO - CONTRATTO DISSIMULATO - PROVA - LIMITAZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMILAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONTRAENTE EFFETTIVO - CONTRATTO DISSIMULATO - PROVA - LIMITAZIONI.*
Nell'ipotesi di compravendita simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, l'accordo simulatorio esige il concorso della volontà, oltre che del venditore, sia dell'acquirente effettivo che di quello apparente, sicché l'acquirente effettivo, pur non figurando fra i soggetti della compravendita simulata, è parte del contratto dissimulato, con l'ulteriore conseguenza che egli, se intende avvalersi dello stesso, deve sottostare al regime probatorio di cui all'art. 1417 cod. civ.. (V 850/86, mass n 444380; (V 1226/81, mass n 411801; (V 4189/79, mass n 400704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)