Sez. 4, Sentenza n. 5241 del 11/01/1978 Ud. (dep. 09/05/1978) Rv. 138892 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE DELLA COLPA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE - COLPA DA IMPERIZIA O DA IMPRUDENZA - DIVERSITA DELLA VALUTAZIONE - CRITERI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE DELLA COLPA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE - COLPA DA IMPERIZIA O DA IMPRUDENZA - DIVERSITA DELLA VALUTAZIONE - CRITERI.*
In tema di colpa dell'esercente una professione sanitaria, la valutazione del giudice deve essere particolarmente larga quando l'addebito consista in imperizia, la quale e rilevante ai fini penali soltanto quando si rilevi un comportamento incompatibile col minimo di cultura ed esperienza da pretendersi da parte di chi sia abilitato all'Esercizio della professione. Se, invece, l'addebito di colpa si concreti in attivita imprudente, la valutazione del giudice deve essere effettuata secondo criteri normali e di comune applicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)