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Sez. 4, Sentenza n. 7521 del 19/12/1979 Ud. (dep. 13/06/1980) Rv. 145608 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE - COLPA DA IMPERIZIA O DA IMPRUDENZA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145608-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE - COLPA DA IMPERIZIA O DA IMPRUDENZA - CRITERI.*

In tema di reato colposo commesso all'Esercizio di una professione sanitaria, la valutazione del giudice sulla condotta di chi eserciti una tale professione deve essere effettuata con criteri normali e di comune applicazione quando la colpa si concreti in attivita imprudente mentre deve essere effettuato con particolare larghezza quando vengano in discussione problemi di perizia medica. (Conf mass n 138892).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)