Sez. L, Sentenza n. 1579 del 21/02/1985 (Rv. 439565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TARDIVO PAGAMENTO - NATURA DI PAGAMENTO PARZIALE - DOMANDA GIUDIZIALE DI RIVALUTAZIONE E DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ADEMPIMENTO PARZIALE DEL CREDITO PER EFFETTO DI SENTENZA DEFINITIVA PRETERMITTENTE RIVALUTAZIONE E INTERESSI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - TARDIVO PAGAMENTO - NATURA DI PAGAMENTO PARZIALE - DOMANDA GIUDIZIALE DI RIVALUTAZIONE E DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ADEMPIMENTO PARZIALE DEL CREDITO PER EFFETTO DI SENTENZA DEFINITIVA PRETERMITTENTE RIVALUTAZIONE E INTERESSI - CONDIZIONI.*
Il tardivo pagamento del credito di lavoro avendo natura di pagamento parziale (art. 1181 cod. civ.) comporta che il lavoratore può agire in giudizio per ottenere, in relazione alle somme già percepite stragiudizialmente, il maggior danno da svalutazione monetaria nonché gli interessi legali ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salvo che la (parziale) soddisfazione del credito sia avvenuta per effetto di una sentenza definitiva che abbia statuito sull'esistenza e misura del credito e pretermesso la rivalutazione e gli interessi. In tal caso l'azionabilità in un separato e successivo giudizio della pretesa integrazione del credito resta preclusa dal pregresso giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, sempre che dalla controparte sia stata sollevata la relativa necessaria eccezione trattandosi di cosiddetto giudicato esterno. (V 1146/84, mass n 433283; (V 500/83, mass n 425297; (V 716/82, mass n 418514; (V 3221/80, mass n 407008; (V 3090/80, mass n 406860; (V 5057/79, mass n 401705; (V 2369/79, mass n 398683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)