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Sez. 3, Sentenza n. 4841 del 07/10/1985 (Rv. 442242 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA PREESISTENTE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442242-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA PREESISTENTE - APPLICABILITÀ.*

L'art. 53, primo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) - il quale, dopo aver stabilito la applicabilità ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, delle nuove norme della legge medesima, ad eccezione del caso in cui sia intervenuta sentenza già esecutiva o transazione, introduce una deroga con riferimento al disposto del precedente art. 42, in tema di cosiddetto diritto di ripresa del concedente - pone una eccezione non all'eccezione, ma al principio prima fissato della immediata applicabilità della nuova disciplina. Pertanto, senza che in ciò possa riscontrarsi alcuna connotazione di incostituzionalità, le controversie già promosse dal concedente per ottenere la cessazione della proroga legale del rapporto di affitto, in relazione al proposito di provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, si sottraggono all'applicazione del citato art. 42, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 prima di una sentenza esecutiva, e, malgrado la abrogazione operata dall'art. 40 della stessa legge, restano soggette non alla limitativa disciplina dettata dal ridetto art. 42 ma alla preesistente normativa in tema di diritto di ripresa del fondo, nel vigore della quale è avvenuto l'Esercizio di tale diritto di natura potestativa. (Conf 6345/84, mass n 437943).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2, Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)