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Sez. L, Sentenza n. 6490 del 23/04/2003 (Rv. 562438 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati con le USL in pensione - Diritto alla indennità di carovita e alla indennità integrativa speciale - Sussistenza - Limiti - Differenza tra le due indennità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562438-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

I medici specialisti convenzionati con le USL, titolari di pensione implicante il diritto alla indennità integrativa speciale sulla pensione, hanno diritto a percepire l'indennità di carovita prevista dal d.P.R. n.259 del 1992 limitatamente alla eventuale differenza tra l'entità complessiva della quota carovita e quella dell'indennità integrativa speciale, al fine di evitare la duplicazione di benefici svolgenti la medesima funzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 13/03/1992 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)