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Sez. 2, Sentenza n. 4107 del 19/12/1983 Cc. (dep. 24/01/1984) Rv. 162336 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INVIO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162336-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO DI INVIO - INDIVIDUAZIONE.*

Solo l'esistenza di elementi processualmente apprezzabili per attribuire ad un soggetto la qualità di imputato o di indiziato di un determinato reato legittima l'invio di comunicazione giudiziaria ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen.. tali elementi, al limite, sono ricavabili da un atto privato di accusa caratterizzato da particolare forza indiziante per il suo contenuto qualificato. (nella fattispecie è stato escluso che dovessero essere inviate comunicazioni giudiziarie prima dell'effettuazione di indagini di polizia giudiziaria disposte dal PM, con direttive oltremodo generiche, a seguito di due scritti anonimi che segnalavano irregolarità in merito alla corresponsione di compensi da parte delle unità sanitarie locali a laboratori di analisi. Irregolarità confermate da un'indagine amministrativa che aveva rilevato un notevole dilagare delle richieste di prestazioni per rilievi di laboratorio). (V mass n 159543; (V mass n 158859; (V mass n 155789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)