diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 5256 del 06/03/2018 (Rv. 647744 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimenti "de potestate" - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354.primo comma c.p.c.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647744-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 1, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 com. 4, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)