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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022 (Rv. 664566 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudice dell'esecuzione - Provvedimenti sull'estinzione - Rimedio esperibile - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Esclusività.
Stato
decisa il 2022-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664566-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.

Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)