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Sez. 3, Sentenza n. 19283 del 12/09/2014 (Rv. 632997 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA | Inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ. - Richiesta rivolta al giudice della opposizione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632997-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA

Nella espropriazione forzata è inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., per mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle riforme di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69) che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, eccezione di estinzione del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)