Sez. L, Sentenza n. 3827 del 29/03/2000 (Rv. 535149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Impossibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa nella sede di appartenenza - Trasferimento del lavoratore disposto principalmente per tutelare il suo interesse di evitare la perdita del posto - Applicabilità della disciplina limitativa dello "ius variandi" - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
In tema di mansioni del lavoratore, le limitazioni dello "ius variandi" introdotte dall'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, e disciplinate dalla contrattazione collettiva non vengono in considerazione nell'ipotesi in cui il trasferimento del lavoratore non consegua ad un atto unilaterale posto in essere dal datore di lavoro nel suo esclusivo interesse, ma costituisca piuttosto una misura precipuamente adottata nell'interesse del lavoratore di evitare la perdita del posto, nell'impossibilità - non altrimenti ovviabile - di una prosecuzione dell'attività lavorativa nella sede di origine. (Nel caso di specie una compagnia assicuratrice, dovendo procedere alla ristrutturazione e alla successiva chiusura dell'ufficio sinistri di Cagliari, aveva offerto ad una dipendente che prestava servizio presso tale struttura il trasferimento - con il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento - presso la sede della direzione generale di Roma, in alternativa al recesso per giustificato motivo obiettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)