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Sez. U, Sentenza n. 4288 del 22/07/1982 (Rv. 422267 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - PER VARIAZIONE DEI COSTI - POTERE AUTORITATIVO DELLA P.A. - POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI RELATIVI - GIURISDIZIONE RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATIVA E ORDINARIA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 700 DEL 1974 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - DEROGA IN FORZA DI SPECIFICO FATTO CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422267-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - PER VARIAZIONE DEI COSTI - POTERE AUTORITATIVO DELLA P.A. - POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE - INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO - PRESUPPOSTI RELATIVI - GIURISDIZIONE RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATIVA E ORDINARIA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 700 DEL 1974 - INFLUENZA - ESCLUSIONE - DEROGA IN FORZA DI SPECIFICO FATTO CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*

Poiché la revisione del prezzo per variazione dei costi, nello appalto di opera pubblica, richiede l'Esercizio da parte della amministrazione di un potere autoritativo, la posizione dello appaltatore, a fronte dell'omissione o del rifiuto della revisione medesima, ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo dopo che l'amministrazione stessa eserciti positivamente detto potere, riconoscendo sull'an e sul quantum i presupposti e le condizioni di tale revisione, sicché residuino esclusivamente questioni di mera liquidazione del relativo compenso. Questo principio resta operante anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974 n. 700, modificativa della disciplina dettata in materia dalla legge 21 giugno 1964 n. 463, e può trovare deroga, in forza di specifico patto contrattuale, solo quando tale patto sia anteriore alla legge 22 febbraio 1973 n. 37, che ha introdotto il divieto di accordi preventivi che rendano obbligatoria per la P.a. La revisione, e sempreché il patto stesso sia esplicito ed inequivoco nella attribuzione all'appaltatore del diritto di ottenere la revisione. (V 5333/80, mass n 409204; (V 5249/79, mass n 401845; (V 887/78, mass n 390216; (V 631/76, mass n 379281).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)