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Sez. U, Sentenza n. 888 del 23/02/1978 (Rv. 390216 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTI - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DEROGA CONVENZIONALE - CLAUSOLA DI REVISIONE DA PARTE DELLA PA AL VERIFICARSI DI DATE CONDIZIONI - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390216-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTI - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DEROGA CONVENZIONALE - CLAUSOLA DI REVISIONE DA PARTE DELLA PA AL VERIFICARSI DI DATE CONDIZIONI - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n 700, sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, non puo contestarsi la natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, della pretesa del privato diretta a ottenere la revisione dei prezzi degli appalti delle opere pubbliche, in quanto questa si configura come una facolta attribuita alla pubblica amministrazione, il cui Esercizio e in funzione della cura di interessi ed esigenze pubbliche secondo una valutazione discrezionale ad essa affidata. Assume, invece, consistenza di diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, la posizione soggettiva del privato nel caso in cui sia stato espressamente convenuto in Sede contrattuale - con 'patto contrariò stipulato secondo la previsione contenuta nell'art 1 del DLCPS 6 dicembre 1947, n 1501 e nel vigore di tale legge che, verificandosi determinate condizioni, si dovra procedere alla revisione dei prezzi. (Conf 631/76, mass n 379281).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 09/05/1950 num. 329, Legge 21/12/1974 num. 700 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)