Sez. L, Sentenza n. 2974 del 01/04/1996 (Rv. 496720 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Pagamento ad ente apparentemente creditore - Efficacia liberatoria "ex" art. 1189 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Disciplina relativa a somme aggiuntive - Efficacia ostativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Il soggetto obbligato al pagamento di contributi previdenziali che abbia eseguito il pagamento nei confronti di un ente che, pur non effettivamente legittimato, appaia esserne creditore, è liberato se prova di essere stato in buona fede, senza che siano di ostacolo all'applicazione del principio di carattere generale, posto dall'art. 1189 cod. civ., sull'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al creditore apparente, le norme relative all'obbligo del pagamento di somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi obbligatori (e in particolare, le specifiche previsioni di cui al D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, ovvero del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166), dato che non ricorre alcun inadempimento o ritardo nel caso di idoneo pagamento al creditore apparente, fermo restando il diritto dell'effettivo creditore di ripetere le somme dovutegli da colui che di fatto le ha riscosse, a norma dell'art. 1189, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)