Sez. L, Sentenza n. 4637 del 20/05/1996 (Rv. 497693 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | A ente previdenziale diverso da quello titolare del credito - Applicabilità dell'art. 1189 cod. civ. sul creditore apparente - Condizioni - Effetti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
L'art. 1189 cod. civ. - a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza - è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile - non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)