Sez. 1, Sentenza n. 6175 del 30/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203355 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario) | Remissione del debito - Presupposti - Regolare condotta - Nozione - Esistenza di sanzioni disciplinari - Ammissione al beneficio - Esclusione - Ragioni.
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario)
Ai sensi dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, presupposto per l'accoglimento della richiesta di remissione del debito è - oltre alla precarietà delle condizioni economiche - il mantenimento da parte dell'interessato, all'interno dell'istituto penitenziario, di regolare condotta, la quale, secondo il disposto dell'art. 30-ter del medesimo ordinamento, consiste nella costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale ed in ogni attività, di qualsivoglia genere, che si svolga nell'istituto; ne consegue che non può considerarsi "regolare" la condotta del detenuto che è stato sottoposto a procedimenti disciplinari sfociati nell'irrogazione di sanzioni, a nulla rilevando, a tal fine, la data di commissione delle infrazioni suddette, poiché la legge non indica alcuna eccezione in tal senso ma impone soltanto che, in mancanza di regolare condotta, non possa addivenirsi alla remissione del debito.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)