Sez. 1, Sentenza n. 6492 del 17/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212458 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti per la concessione - Indicazione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Presupposto per l'accoglimento della remissione del debito a norma dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) è - oltre alla precarietà delle condizioni economiche del condannato - il mantenimento, da parte sua, all'interno dell'istituto penitenziario, di regolare condotta, la quale consiste nella costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e in ogni attività, di qualsivoglia genere, che si svolga nell'istituzione. Ne consegue che non può considerarsi regolare la condotta del detenuto che sia incorso in rapporti disciplinari e sanzioni, a nulla rilevando, a tal fine, la data di commissione delle infrazioni suddette, poiché la legge non indica alcuna eccezione in tal senso, ma impone soltanto che, in mancanza di regolare condotta, non possa addivenirsi alla remissione del debito.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)