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Sez. 1, Sentenza n. 5369 del 05/10/1998 Cc. (dep. 08/11/1999) Rv. 214393 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisito della regolare condotta - Sussistenza per tutto il periodo di detenzione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214393-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il requisito della regolare condotta, previsto dall'art.56 dell'ordinamento penitenziario per la concessione della remissione del debito, deve consistere, ai sensi del richiamato art.30 ter, comma VIII, del medesimo ordinamento, in una "costante" manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ne deriva che il requisito anzidetto può essere ritenuto sussistente solo quando la regolarità della condotta, come sopra definita, si sia estesa a tutto il periodo in cui è durata la detenzione, con esclusione, quindi, della possibilità di considerare sufficiente una regolarità di condotta, anche protratta nel tempo, che sia stata successiva ad un periodo in cui il condannato abbia tenuto un comportamento contrario a leggi o regolamenti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)