Sez. 5, Sentenza n. 3310 del 11/02/2009 (Rv. 606841 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Art. 8 legge n. 388 del 2000 - Credito d'imposta - Presupposti - Necessità di acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti - Strumentalità - Nozione - Imputazione di costi e ricavi all'unità produttiva operante in area svantaggiata - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il beneficio del credito d'imposta per nuovi investimenti, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perchè sussista il requisito della strumentalità indicato non è sufficiente che all'unità operante nell'area considerata svantaggiata risultino contabilmente imputati i costi ed i ricavi dei beni acquisiti, ma è, invece, indispensabile la prova che quei dati si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l'oggetto stesso della propria attività di impresa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)