diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6686 del 09/05/2002 (Rv. 554282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Potere di scelta dei lavoratori da porre in C.I.G. - Carattere incondizionato - Esclusione - Limiti interni ed esterni - Individuazione - Sospensione del singolo lavoratore - Nesso di causalità con le ragioni del potere di sospensione - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e che devono esser realizzate, e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)