Sez. L, Sentenza n. 8861 del 10/09/1997 (Rv. 507775 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Potere di scelta dei lavoratori da sospendere - Coerenza con le finalità dell'integrazione salariale - Necessità - Rispetto di tali criteri da parte del datore di lavoro - Presunzione circa l'intervenuta osservanza dei criteri di correttezza e buona fede sanciti ex artt. 1175 e 1375 del codice civile - Configurabilità - Conseguenze - Onere del lavoratore di dimostrare l'illegittimità della scelta - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La scelta dei lavoratori da sospendere in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni deve essere improntata a ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione dell'integrazione salariale, ed il rispetto di tale coerenza, in assenza di altri elementi, fa fondatamente ritenere che il datore di lavoro abbia osservato i criteri di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Ne consegue che, accertata dal giudice di merito, sulla base della sua valutazione delle risultanze di causa(delle quali, in sede di legittimità, non vale proporre una diversa e contrapposta lettura, potendosi solo denunziare al riguardo eventuali carenze motivazionali)la sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte imprenditoriali e le finalità specifiche cui le stesse erano preordinate, incombe al lavoratore che intenda far valere la illegittimità della scelta non solo addurre e provare la sussistenza di diversi criteri che presiedono a tale scelta ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sia stata determinata da motivi di discriminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)