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Sez. L, Sentenza n. 6828 del 02/07/1999 (Rv. 528220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Scelta dei lavoratori da sospendere - Condizioni di legittimità dell'esercizio del relativo potere - Coerenza con le ragioni dell'intervento della cassa - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Idoneità del criterio di scelta ad identificare univocamente i destinatari della sospensione - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Violazione delle regole di correttezza e buona fede - Onere a carico del lavoratore - Fattispecie antecedente alla legge n. 223 del 1991.
Stato
decisa il 1999-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di contestazione riguardo all'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da sospendere in collegamento con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa la coerenza tra le cause e le finalità dell'intervento della cassa e la scelta di fatto compiuta deve ritenersi soddisfatto anche se gli elementi giustificativi addotti pur dimostrando l'idoneità della scelta rispetto a tale cause e finalità, non conducano altresì all'univoca identificazione dei lavoratori sospesi nell'ambito di un più ampio numero di dipendenti virtualmente coinvolti dai medesimi criteri; e in tal caso (in assenza di specifici criteri di scelta, legali o convenzionali) grava sui lavoratori interessati l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, in particolare, l'operare di motivi di discriminazione nei loro confronti. (Fattispecie antecedente alla riforma di cui alla legge n. 223/1991; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato che il blocco per "factum principis" di talune commesse aveva determinato, nello stabilimento industriale in questione, una riduzione dell'attività non localizzata in specifici reparti e aveva quindi ritenuto che tutti i dipendenti dovevano ritenersi potenziali destinatari del provvedimento di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)